Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025: cosa cambia nella formazione sulla sicurezza
L’Accordo Stato-Regioni Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025 ha riscritto le regole della formazione obbligatoria sulla sicurezza sul lavoro. Il periodo transitorio si è concluso a maggio 2026: per i nuovi corsi occorre applicare il nuovo impianto, ferme le disposizioni sulla formazione pregressa.
Da pianificare: la formazione del datore di lavoro. Il termine è di 24 mesi dall’entrata in vigore, con i crediti e gli esoneri previsti. Per organizzare i corsi, considera prudenzialmente il 19 maggio 2027: sotto trovi la nota sulle date.
Il documento in breve
Atto: Accordo Stato-Regioni Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025
Pubblicazione: Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 119 del 24 maggio 2025
Decorrenza: 24 maggio 2025 secondo il testo; 19 maggio 2025 secondo la FAQ ministeriale n. 11
Periodo transitorio: 12 mesi per avviare corsi secondo i precedenti accordi, concluso a maggio 2026
Datore di lavoro: corso da concludere entro 24 mesi dalla decorrenza; riferimento prudenziale 19 maggio 2027
Cosa sostituisce: accorpa e sostituisce i precedenti accordi sulla formazione
Dove trovare il testo: la pagina dedicata del Ministero del Lavoro, che raccoglie l’Accordo e le FAQ interpretative, e la Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025.
Una precisazione sulla data di entrata in vigore
Su questo punto le fonti non dicono la stessa cosa, e vale la pena saperlo.
L’Accordo lega la propria entrata in vigore alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 24 maggio 2025. Applicando questa previsione, i 24 mesi terminano il 24 maggio 2027.
Le FAQ pubblicate dal Ministero del Lavoro indicano però il 19 maggio 2025, data di pubblicazione dell’atto sul sito ministeriale, richiamando l’art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69.
La differenza incide sui termini calcolati dall’entrata in vigore. In questa pagina proponiamo il 19 maggio 2027 come riferimento prudenziale di pianificazione per il corso del datore di lavoro, ricavato dalla FAQ n. 11. Il testo dell’Accordo conduce invece al 24 maggio 2027.
Il corso per il datore di lavoro
L’Accordo definisce il percorso formativo per il datore di lavoro, anche quando non svolge il ruolo di RSPP. Vanno considerati i crediti e gli esoneri applicabili alla formazione già svolta.
- Durata: 16 ore
- Termine: 24 mesi dall’entrata in vigore; pianifica prudenzialmente entro il 19 maggio 2027, come spiegato nella nota sulle date
- Aggiornamento: 6 ore ogni 5 anni
- Modalità: ammessa anche a distanza, con i requisiti di tracciabilità e verifica previsti dall’Accordo
- In cantiere: per datori di lavoro e dirigenti delle imprese affidatarie è previsto un modulo aggiuntivo di almeno 6 ore
Chi ha già una formazione da datore di lavoro-RSPP valida si trova in una posizione diversa: quel percorso ha regole proprie e va verificato caso per caso con l’ente di formazione, perché il riconoscimento della formazione pregressa non è automatico per tutte le situazioni.
Da fare adesso. Verifica la formazione già svolta, gli eventuali crediti riconoscibili e il calendario dei corsi necessari.
Cosa cambia, figura per figura
Preposto
Il corso base passa da 8 a 12 ore. L’aggiornamento diventa biennale (6 ore) al posto del quinquennale. E cade l’e-learning: la formazione del preposto si fa solo in presenza o in videoconferenza sincrona.
Dirigente
Il corso base scende da 16 a 12 ore, con aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni. L’e-learning resta ammesso.
Datore di lavoro
Nuovo corso obbligatorio di 16 ore, aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni. Vedi la sezione precedente.
Lavoratore
Resta la distinzione tra formazione generale (4 ore) e formazione specifica (4, 8 o 12 ore secondo il livello di rischio), con aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni. Cambia però una cosa importante: la formazione va fatta contestualmente all’assunzione, non più entro 60 giorni.
RLS
La formazione RLS segue la disciplina specifica dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e della contrattazione collettiva: non va confusa con i percorsi ridefiniti da questo Accordo.
Ambienti confinati
Introdotto un corso specifico di 12 ore (4 di teoria e 8 di pratica), con aggiornamento di 4 ore ogni 5 anni.
Attrezzature dell’art. 73
L’Accordo estende la formazione abilitante ad attrezzature prima non disciplinate.
I preposti: come si contano le scadenze
Per individuare la scadenza serve la data di conclusione dell’ultimo corso o aggiornamento:
- Ultimo corso risalente a più di due anni all’entrata in vigore: l’Accordo concedeva 12 mesi per aggiornarsi. Questo termine transitorio si è concluso a maggio 2026.
- Negli altri casi: considera la cadenza biennale dalla conclusione dell’ultimo corso o aggiornamento. Non è prevista una scadenza unica al maggio 2027 per tutti i preposti.
- Da lì in avanti, ogni due anni.
Controlla gli attestati di ciascun preposto e pianifica gli aggiornamenti mancanti con il soggetto formatore.
Le altre novità che contano
Verifica finale obbligatoria. Ogni percorso formativo deve chiudersi con una verifica dell’apprendimento. Non è più sufficiente la presenza.
Comprensione linguistica. Per i lavoratori stranieri va verificata la comprensione della lingua in cui il corso è erogato.
Addestramento documentato. L’Accordo insiste sulla tracciabilità dell’addestramento pratico: va documentato, non solo svolto.
Crediti formativi. La formazione già fatta correttamente secondo i vecchi accordi non si butta via: viene riconosciuta come credito. Per i preposti, però, va comunque verificata la scadenza dell’aggiornamento biennale.
Limiti all’e-learning. L’Accordo definisce con più precisione quando la formazione a distanza è ammessa e quando no, restringendola per le figure con responsabilità operative dirette.
Cosa verificare in azienda, in pratica
- Il datore di lavoro ha fatto il corso di 16 ore? Verifica eventuali crediti o esoneri e pianifica il percorso necessario.
- I preposti sono aggiornati? Controlla la data dell’ultimo corso di ognuno e applica il criterio della sezione sopra.
- I neoassunti degli ultimi mesi sono stati formati all’assunzione? La finestra dei 60 giorni non esiste più.
- Hai lavoratori che entrano in ambienti confinati o usano attrezzature dell’art. 73? Verifica che abbiano il corso specifico.
- Gli attestati sono reperibili? In un controllo serve il documento, non il ricordo del corso.
Raccogliere attestati e scadenze nello stesso registro rende questi controlli più semplici.
Formazione e scadenze sotto controllo
Smart Efficacia tiene il registro della formazione di ogni lavoratore: quali corsi gli servono in base alla mansione, quando scadono, dove sono gli attestati.
Quando cambi una mansione a una persona, la piattaforma ricalcola da sola i corsi che le servono e apre il fabbisogno, con la data entro cui va chiuso. Prima della scadenza ricevi l’avviso con l’anticipo che decidi tu; se una scadenza passa, te la ritrovi ogni giorno nel riepilogo finché non è risolta. E il registro della formazione lo esporti in PDF o Excel quando arriva un controllo.
I contenuti dei corsi non li facciamo qui: Smart Efficacia è sviluppata da Smart Sinergie, ente di formazione certificato ISO 9001, ma la piattaforma serve a non perdere le date, non a sostituire l’aula.
Domande frequenti
Quando è entrato in vigore l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025?
Il 24 maggio 2025, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 119. Le FAQ del Ministero del Lavoro indicano il 19 maggio 2025, data di pubblicazione sul sito ministeriale: la differenza è di cinque giorni e va tenuta presente nel calcolo dei termini.
Dove si scarica il testo dell’Accordo?
Dalla pagina dedicata del Ministero del Lavoro, che pubblica l’Accordo insieme alle FAQ interpretative, e dalla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 119 del 24 maggio 2025.
Il periodo transitorio è ancora aperto?
No. La possibilità di avviare corsi secondo i precedenti accordi si è conclusa a maggio 2026. Restano le disposizioni sul riconoscimento della formazione pregressa.
Entro quando il datore di lavoro deve fare il corso?
Entro 24 mesi dall’entrata in vigore. Come riferimento prudenziale di pianificazione, considera il 19 maggio 2027 sulla base della FAQ n. 11; il testo dell’Accordo conduce al 24 maggio. Durata: 16 ore, salvi i crediti e gli esoneri applicabili.
Il corso per preposti si può fare in e-learning?
No. L’Accordo lo consente solo in presenza o in videoconferenza sincrona.
La formazione fatta con i vecchi accordi è ancora valida?
Sì, viene riconosciuta come credito formativo. Per i preposti va però verificata la scadenza del nuovo aggiornamento biennale.
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Contenuto a scopo informativo, aggiornato a settembre 2026. Non sostituisce la consulenza di un professionista né il testo dell’Accordo e delle FAQ ministeriali.
