Gli obblighi del datore di lavoro per la sicurezza sul lavoro

Il D.Lgs. 81/2008 attribuisce al datore di lavoro obblighi precisi per la sicurezza in azienda. La valutazione dei rischi con il DVR e la designazione del RSPP sono non delegabili. Per le funzioni delegabili servono i requisiti dell’art. 16, e resta l’obbligo di vigilanza sul loro corretto svolgimento.

Qui trovi una sintesi dei principali obblighi, dei requisiti della delega e degli adempimenti da tenere sotto controllo.

In breve

Gli obblighi non delegabili del datore di lavoro sono due (art. 17 D.Lgs. 81/2008):

  1. la valutazione di tutti i rischi, con l’elaborazione del documento previsto dall’art. 28 (il DVR);
  2. la designazione del RSPP, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

L’art. 18 raccoglie molti obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti, dalla formazione alla gestione delle emergenze. La delega delle funzioni ammesse deve rispettare l’art. 16; restano esclusi gli obblighi dell’art. 17.

I due obblighi che non puoi delegare (art. 17)

Puoi avvalerti di professionisti e delle figure della prevenzione per svolgere queste attività. Il supporto tecnico non trasferisce gli obblighi che l’art. 17 riserva al datore di lavoro.

1. Valutare tutti i rischi ed elaborare il DVR. Il datore di lavoro effettua la valutazione con la collaborazione del RSPP e del medico competente, nei casi previsti, e previa consultazione del RLS. La responsabilità dell’obbligo resta in capo al datore di lavoro.

2. Designare il RSPP. La scelta della persona che dirige il servizio di prevenzione e protezione è tua. Può essere un professionista esterno, un dipendente con i requisiti dell’art. 32, oppure puoi essere tu stesso: l’art. 34 lo consente nelle aziende che rientrano nei casi dell’Allegato II, a condizione di seguire il corso previsto.

La violazione di questi due obblighi è sanzionata penalmente (art. 55): a seconda del caso, arresto o ammenda. Gli importi vengono rivalutati periodicamente, quindi vanno verificati sul testo vigente.

Gli obblighi dell’art. 18, quelli che puoi delegare

L’art. 18 elenca gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente. Qui trovi i principali adempimenti raggruppati per area, con i riferimenti alle lettere del comma 1. Gli obblighi applicabili dipendono anche dai rischi e dalle attività aziendali.

Figure e nomine

  • Nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria, nei casi previsti dal decreto e quando richiesto dalla valutazione dei rischi (lett. a)
  • Individuare il preposto o i preposti per le attività di vigilanza previste dall’art. 19 (lett. b-bis)
  • Designare preventivamente gli addetti alle emergenze: antincendio, evacuazione, salvataggio, primo soccorso (lett. b)
  • Consultare il RLS nei casi dell’art. 50 (lett. s) e consegnargli copia del DVR su sua richiesta (lett. o)
  • Comunicare all’INAIL i nominativi dei RLS eletti o designati (lett. aa)
  • Convocare la riunione periodica nelle unità produttive con più di 15 lavoratori (lett. v)

Formazione e informazione

  • Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento degli artt. 36 e 37 (lett. l)
  • Far accedere alle zone a rischio grave e specifico solo chi ha ricevuto istruzioni e addestramento adeguati (lett. e)
  • Informare subito i lavoratori esposti a un pericolo grave e immediato (lett. i)

Sorveglianza sanitaria

  • Inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze del programma di sorveglianza sanitaria (lett. g)
  • Comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro (lett. g-bis)
  • Vigilare affinché i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione specifica senza il prescritto giudizio di idoneità (lett. bb)

DPI e organizzazione del lavoro

  • Fornire ai lavoratori i DPI necessari e idonei, sentiti RSPP e medico competente (lett. d)
  • Nell’affidare i compiti, tenere conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori (lett. c)
  • Richiedere l’osservanza delle norme e delle disposizioni aziendali, compreso l’uso dei dispositivi di protezione (lett. f)
  • Munire i lavoratori di tessera di riconoscimento negli appalti e subappalti (lett. u)

Emergenze

  • Adottare le misure per la prevenzione incendi e l’evacuazione secondo l’art. 43 (lett. t)
  • Adottare misure di controllo delle situazioni di rischio e dare istruzioni per abbandonare il posto di lavoro in caso di pericolo grave (lett. h)
  • Non chiedere ai lavoratori di riprendere l’attività finché persiste un pericolo grave e immediato (lett. m)

Adempimenti e aggiornamento

  • Comunicare all’INAIL i dati degli infortuni nei casi e nei termini previsti, distinguendo la comunicazione statistica dalla denuncia a fini assicurativi (lett. r)
  • Elaborare il DUVRI quando richiesto dall’art. 26, considerando le esclusioni e le condizioni previste per appalti, opere e somministrazioni (lett. p, che rinvia all’art. 26 c. 3)
  • Aggiornare le misure di prevenzione quando cambia l’organizzazione, la produzione o lo stato della tecnica (lett. z)
  • Evitare che le misure adottate creino rischi per la popolazione o per l’ambiente esterno (lett. q)

A questi si aggiunge il comma 2: fornire al servizio di prevenzione e protezione e al medico competente le informazioni sui rischi, sull’organizzazione del lavoro, sugli impianti e sui processi produttivi, sugli infortuni e sulle malattie professionali, sui provvedimenti degli organi di vigilanza.

Delega di funzioni: i requisiti da rispettare

L’art. 16 ammette la delega delle funzioni consentite a determinate condizioni. Il comma 1 richiede:

  1. Risulta da atto scritto con data certa.
  2. Il delegato possiede i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalle funzioni delegate.
  3. La delega attribuisce al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo necessari.
  4. La delega attribuisce al delegato l’autonomia di spesa necessaria.
  5. La delega è accettata dal delegato per iscritto.

A queste si aggiunge il comma 2: alla delega va data adeguata e tempestiva pubblicità. Deve cioè essere conoscibile in azienda, non restare in un cassetto.

Autonomia di spesa. Il delegato deve disporre dei poteri economici necessari alle funzioni affidate: un incarico formale senza strumenti adeguati non soddisfa questo requisito.

Resta la vigilanza. L’art. 16, comma 3, mantiene in capo al datore di lavoro la vigilanza sul corretto svolgimento delle funzioni delegate e disciplina il suo assolvimento mediante il sistema di verifica e controllo previsto dall’art. 30, comma 4. L’art. 18, comma 3-bis, prevede inoltre la vigilanza sugli obblighi delle altre figure, ferme le responsabilità proprie di ciascuna.

La delega trasferisce funzioni e relative responsabilità nei limiti di legge. Poteri effettivi, organizzazione e controlli devono essere coerenti con quanto scritto nell’atto.

Dagli obblighi alle attività da monitorare

L’elenco qui sopra si legge in dieci minuti. Il difficile viene dopo, quando questi obblighi diventano decine di scadenze diverse che corrono in parallelo:

  • la formazione di ogni lavoratore, con periodicità diverse per ruolo e per rischio;
  • le nomine delle figure della sicurezza, da verificare quando cambiano persone, incarichi o condizioni e da rinnovare se hanno un termine;
  • le visite mediche, ciascuna con la sua data;
  • i DPI consegnati, che vanno sostituiti e la cui consegna va documentata;
  • le verifiche periodiche su impianti e attrezzature.

Con più persone e sedi aumentano le attività da seguire. Un’assunzione, un cambio di mansione o l’apertura di una sede richiedono di verificare formazione, idoneità e misure di prevenzione applicabili.

Un registro aggiornato aiuta a ritrovare le evidenze delle attività svolte e a individuare quelle ancora da completare.

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Smart Efficacia è la piattaforma con cui una PMI tiene sotto controllo gli adempimenti del Decreto 81: organizzazione e nomine, lavoratori, formazione, DPI, visite mediche, manutenzioni.

La piattaforma organizza le date, ricalcola i fabbisogni quando cambia una mansione, invia avvisi con l’anticipo impostato e permette di esportare registri in PDF ed Excel. La valutazione dei rischi e l’elaborazione del DVR restano obblighi del datore di lavoro, con il supporto delle figure previste dalla legge.

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Domande frequenti

Quali sono gli obblighi non delegabili del datore di lavoro?

Due: la valutazione di tutti i rischi con la redazione del DVR (art. 28) e la designazione del RSPP. Lo stabilisce l’art. 17 del D.Lgs. 81/2008.

Il datore di lavoro può delegare alcuni dei suoi obblighi?

Sì, per le funzioni delegabili, rispettando i requisiti dell’art. 16 e l’adeguata e tempestiva pubblicità della delega. Restano esclusi la valutazione dei rischi con il DVR e la designazione del RSPP.

La delega libera il datore di lavoro dalla responsabilità?

Una delega valida trasferisce le funzioni affidate e le relative responsabilità, ma non elimina l’obbligo del datore di lavoro di vigilare sul loro corretto svolgimento, secondo l’art. 16, comma 3.

Il datore di lavoro può fare lui il RSPP?

Sì, nei casi previsti dall’Allegato II del decreto e alle condizioni dell’art. 34, dopo aver seguito il corso di formazione previsto.

Gli obblighi valgono anche per i dirigenti?

Sì. L’art. 18 si rivolge al datore di lavoro e ai dirigenti che organizzano e dirigono le attività, ciascuno secondo le attribuzioni e le competenze conferite.

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Contenuto a scopo informativo, aggiornato a settembre 2026. Non sostituisce la consulenza di un professionista né il testo vigente del D.Lgs. 81/2008.