DPI di prima, seconda e terza categoria: quali sono e cosa cambia

I dispositivi di protezione individuale non sono tutti uguali. La legge li divide in tre categorie in base alla gravità del rischio da cui proteggono, e la categoria incide anche sugli obblighi di utilizzo: per la terza, l’addestramento pratico è sempre obbligatorio.

Qui trovi le tre categorie con esempi, cosa cambia per la terza, e come si documenta la consegna.

In breve

Il Regolamento UE 2016/425 divide i DPI in tre categorie:

  • I categoria — rischi minimi (guanti da giardinaggio, occhiali da sole da lavoro)
  • II categoria — rischi diversi da quelli delle categorie I e III (ad esempio, comuni calzature di sicurezza e caschi contro urti)
  • III categoria — rischi che possono causare morte o danni irreversibili (imbracature anticaduta, autorespiratori, protezioni elettriche, e anche i protettori dell’udito)

Per i DPI di terza categoria e per gli otoprotettori l’addestramento è obbligatorio (art. 77, comma 5, D.Lgs. 81/2008).

Le tre categorie, una per una

La classificazione viene dal Regolamento (UE) 2016/425, al quale la normativa italiana è stata adeguata con il D.Lgs. 17/2019, che ha sostituito la vecchia direttiva 89/686/CEE. Le categorie sono ordinate per gravità del rischio.

Prima categoria: rischi minimi

DPI progettati per rischi che non possono causare danni gravi. Il Regolamento li elenca: lesioni meccaniche superficiali, contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua, contatto con superfici calde che non superano i 50 °C, lesioni oculari da luce solare (non da osservazione diretta del sole), condizioni atmosferiche non estreme.

Esempi: guanti contro lesioni superficiali e occhiali contro la luce solare. La categoria dipende dalla protezione dichiarata dal fabbricante: un normale indumento da lavoro non è necessariamente un DPI.

Seconda categoria: rischi diversi da quelli di I e III categoria

Comprende i DPI destinati a proteggere da rischi non elencati nelle categorie I e III. Per classificare un dispositivo bisogna verificare la documentazione del fabbricante, non soltanto il suo nome.

Esempi: scarpe antinfortunistiche, caschi di protezione, guanti contro rischi meccanici, occhiali di protezione contro schegge, indumenti ad alta visibilità.

Terza categoria: rischi mortali o irreversibili

DPI progettati per proteggere da rischi che possono causare la morte o danni gravi e irreversibili alla salute. Il Regolamento elenca i rischi tassativamente, tra cui: cadute dall’alto, atmosfere con carenza di ossigeno, agenti chimici pericolosi, agenti biologici nocivi, radiazioni ionizzanti, ambienti ad alta temperatura con effetti comparabili a quelli di almeno 100 °C e ambienti a bassa temperatura con effetti comparabili a quelli di –50 °C o meno, scosse elettriche, annegamento, tagli da seghe a catena, getti ad alta pressione, ferite da proiettile, e rumore nocivo.

Esempi: imbracature e sistemi anticaduta, autorespiratori e maschere per atmosfere pericolose, guanti dielettrici e DPI per il rischio elettrico, tute per agenti chimici, cuffie e tappi contro il rumore nocivo.

Terza categoria: quando l’addestramento è obbligatorio

Per tutti i DPI il datore di lavoro deve assicurare informazione e formazione adeguate sull’uso, e organizzare l’addestramento se necessario (art. 77, comma 4). Per la terza categoria e per i dispositivi di protezione dell’udito il comma 5 toglie il “se necessario”: l’addestramento è obbligatorio.

L’addestramento comprende una prova pratica sull’uso corretto del DPI ed è svolto da una persona esperta sul luogo di lavoro. Gli interventi devono essere tracciati in un apposito registro, anche informatizzato: lo prevede l’art. 37, comma 5, del D.Lgs. 81/2008.

L’art. 77 non stabilisce un monte ore unico per tutti i DPI. L’addestramento va organizzato in base ai rischi, al dispositivo e alle istruzioni del fabbricante, tenendo conto delle eventuali disposizioni specifiche applicabili all’attività.

Il caso degli otoprotettori. Cuffie e inserti contro il rumore nocivo sono DPI di terza categoria: serve addestramento al corretto utilizzo, oltre alla consegna. Per la sorveglianza sanitaria, l’art. 196 distingue il superamento dei valori superiori di azione dal superamento dei valori inferiori: in quest’ultimo caso è prevista su richiesta del lavoratore, se il medico competente ne conferma l’opportunità.

Cosa deve fare il datore di lavoro

L’art. 77 mette in fila gli obblighi:

  1. Valutare i rischi che non si possono evitare con altri mezzi e individuare i DPI adatti — i DPI sono l’ultima misura, dopo le protezioni collettive.
  2. Fornire DPI conformi, marcati CE, adeguati al rischio e alla persona che li usa.
  3. Mantenerli efficienti e igienicamente idonei, con manutenzione, riparazione e sostituzione secondo le indicazioni del fabbricante. Molti DPI hanno una data di scadenza: caschi, imbracature, filtri.
  4. Informare, formare e addestrare — con addestramento obbligatorio per terza categoria e otoprotettori.
  5. Destinarli a uso personale, salvo casi particolari con igiene garantita.

Il lavoratore, dall’altra parte, deve usarli correttamente, averne cura, non modificarli, segnalare difetti e partecipare all’addestramento (art. 78).

Documentare la consegna: il registro DPI

L’art. 77 non impone un modello unico di registro delle consegne DPI. Documentare dispositivo, destinatario e data aiuta a dimostrare la fornitura e a ricostruire le sostituzioni. Questa documentazione va distinta dal registro dell’addestramento previsto dall’art. 37.

Una ricevuta di consegna firmata dal lavoratore può riportare:

  • nome del lavoratore e mansione;
  • tipo di DPI, modello, categoria;
  • data di consegna;
  • firma del lavoratore e, quando previsto, riferimento all’addestramento svolto e registrato.

Un registro DPI in Excel può organizzare le consegne. Con l’aumentare dei lavoratori e delle sostituzioni, è utile collegare ogni registrazione alla ricevuta e alle date dei controlli previsti.

Consegne DPI e ricevute nello stesso registro

In Smart Efficacia ogni consegna di DPI raccoglie lavoratore, dispositivo, data e ricevuta firmata archiviata insieme alla consegna. In questo modo puoi ritrovare la documentazione quando serve.

Quando un dispositivo arriva a fine periodicità, la consegna passa in preallarme e poi in scaduta finché non registri quella nuova. E il registro delle consegne lo esporti in PDF o Excel, già ordinato per lavoratore, quando serve.

Domande frequenti

Quali sono i DPI di terza categoria?

Quelli che proteggono da rischi mortali o irreversibili: imbracature anticaduta, autorespiratori, DPI per il rischio elettrico, tute per agenti chimici o biologici, protezioni per temperature estreme, e anche cuffie e tappi antirumore.

Per i DPI di terza categoria serve un corso?

Oltre a informazione e formazione, serve l’addestramento pratico previsto dall’art. 77, comma 5, da registrare secondo l’art. 37, comma 5. Non esiste un monte ore unico nell’art. 77: vanno considerati rischi, dispositivo ed eventuali regole specifiche dell’attività.

I tappi per le orecchie sono DPI di terza categoria?

Sì. Il Regolamento UE 2016/425 classifica la protezione dal rumore nocivo in terza categoria, e l’art. 77 prevede espressamente l’addestramento per i dispositivi di protezione dell’udito.

Le scarpe antinfortunistiche che categoria sono?

Di norma seconda categoria, come caschi e guanti da rischio meccanico. La categoria esatta è indicata dal fabbricante nella documentazione del dispositivo.

Il registro consegna DPI è obbligatorio?

L’art. 77 non prescrive un formato specifico per il registro delle consegne. La ricevuta firmata è utile per documentare la fornitura. È invece espressamente previsto dall’art. 37 un registro degli interventi di addestramento, anche informatizzato.

I DPI scadono?

Molti sì. Il Regolamento prevede che, se le prestazioni possono deteriorarsi nel tempo, il fabbricante indichi mese e anno di produzione e, se possibile, la scadenza. Il datore di lavoro deve sostituirli secondo le indicazioni del fabbricante.

Ogni consegna con la sua ricevuta, ogni scadenza sotto controllo

Smart Sinergie S.r.l. · Busto Arsizio (VA) · assistenza@smartsinergie.it

Contenuto a scopo informativo, aggiornato a settembre 2026. Non sostituisce la consulenza di un professionista né i testi vigenti del Regolamento UE 2016/425 e del D.Lgs. 81/2008.